Criteri di svolgimento dell'esame

L'esame di ammissione alla frequenza delle nuove classi prime è unico, indipendentemente dalla scelta operata dallo studente tra corso quinquennale tecnico o corso triennale professionale.

L'esame di ammissione è di competenza di un'apposita commissione costituita dal direttore didattico, dal vice preside, dal responsabile del collegio o dal suo vice e da un educatore, da insegnanti di italiano, francese, scienze e matematica dei due corsi e da due docenti estratti a sorte tra il corpo docente dell'istituto.

L'esame è volto ad accertare le attitudini e l'interesse dei candidati a frequentare una scuola ad indirizzo tecnico professionale in ambito agrario e consta di 4 prove:

- una prova con indirizzo scientifico volta a verificare le conoscenze nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche e naturali, l'interesse e la capacità di osservazione nell'ambito agricolo ed ambientale, con particolare riferimento alla realtà valdostana;

- tre prove rispettivamente in italiano, francese e matematica, volte a verificare le capacità logiche e di comprensione.

Ciascuna prova ha un peso massimo di 25 punti; il punteggio conseguito attraverso le prove dell’esame di ammissione è integrato prendendo in considerazione sia il voto di condotta sia la media dei voti disciplinari conseguiti dal candidato al termine del primo quadrimestre della scuola secondaria di primo grado.

Allo scopo di riconoscere il ruolo esercitato da chi opera in ambito agricolo nel tessuto produttivo ed ambientale locale, è previsto per i candidati appartenenti a famiglie di agricoltori, con almeno un genitore, uno zio o un nonno titolare di posizione INPS in ambito agricolo, un punteggio aggiuntivo, calcolato in percentuale sul totale delle quattro prove, e alla priorità di ammissione se iscritti al corso professionale; al punteggio integrativo possono eventualmente accedere anche i candidati provenienti da famiglie per cui, con elementi certi ed inconfutabili, sia dimostrato l’esercizio effettivo di una attività agricola (non il mero possesso di beni fondiari o di attrezzature e strumenti).